Il Regolamento UE 1169/2011 e la sua applicazione in Italia

Il Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, costituisce il riferimento normativo principale per l'etichettatura dei prodotti alimentari nell'Unione Europea, inclusi quelli freschi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento, ma consente alle normative nazionali di introdurre disposizioni più specifiche per alcune categorie di prodotti.

In Italia, il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 231 ha adeguato la normativa nazionale al Reg. UE 1169/2011, introducendo sanzioni specifiche per le violazioni e definendo le autorità competenti per i controlli (principalmente il Ministero della Salute tramite le ASL e il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute).

Informazioni obbligatorie sulle etichette dei prodotti freschi

Per i prodotti freschi preimballati, il Regolamento UE 1169/2011 prevede una serie di indicazioni obbligatorie che devono essere presenti sull'etichetta in modo leggibile e non ingannevole.

Denominazione dell'alimento

L'etichetta deve riportare la denominazione legale del prodotto, o in sua assenza la denominazione consuetudinaria o una denominazione descrittiva. Per i prodotti ortofrutticoli, la denominazione include generalmente la specie botanica e, per alcune categorie, la varietà.

Paese di origine o luogo di provenienza

Per frutta e verdura fresca, la normativa europea — in particolare il Regolamento UE 543/2011 — rende obbligatoria l'indicazione del paese di origine. In caso di prodotti provenienti da più paesi, deve essere indicato il paese di produzione di ciascuna partita o, in alternativa, la dicitura "origine: vari paesi dell'UE/fuori UE".

Per la carne fresca, le norme sono più dettagliate: il Regolamento UE 1337/2013 impone per le carni bovine, suine, ovine, caprine e di pollame l'indicazione del paese di nascita, allevamento e macellazione.

Termini di conservazione

Sui prodotti preimballati freschi viene generalmente indicata la data di scadenza ("da consumarsi entro il") anziché il termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro il"). La differenza è rilevante: la scadenza indica un limite di sicurezza igienica, mentre il termine minimo indica la data fino alla quale il prodotto conserva le proprie caratteristiche organolettiche ottimali.

I prodotti ortofrutticoli freschi sfusi, compresa la frutta venduta direttamente al banco, non sono soggetti all'obbligo di indicazione della data di scadenza, salvo alcune eccezioni previste dalla normativa di categoria.

Indicazione dei trattamenti post-raccolta

Per i prodotti ortofrutticoli che hanno subito trattamenti con fungicidi, antigerminanti o altri prodotti fitosanitari dopo la raccolta, è obbligatorio indicare sull'etichetta la dicitura "trattato dopo la raccolta" seguita dal nome del o dei principi attivi utilizzati. Questa disposizione, prevista dal Reg. CE 396/2005 e dal relativo regolamento di esecuzione, si applica in particolare agli agrumi e ad alcune tipologie di mele.

Esempio pratico

Sulle arance importate trattate con fungicidi post-raccolta (ad es. imazalil, thiabendazolo), l'etichetta deve riportare la dicitura "trattato dopo la raccolta con [nome del principio attivo]". L'assenza di questa indicazione costituisce una violazione sanzionabile.

Etichettatura nella vendita sfusa e nei mercati locali

Per i prodotti venduti sfusi — come avviene tipicamente nei mercati contadini — le regole di etichettatura si applicano in forma semplificata. Non è richiesta un'etichetta fisica attaccata al prodotto, ma il venditore è tenuto a esporre un cartellino ben visibile che indichi almeno:

  • Denominazione del prodotto
  • Paese di origine (per i prodotti ortofrutticoli)
  • Categoria di qualità, ove prevista dalle norme di commercializzazione (Reg. UE 543/2011)
  • Indicazione di eventuali trattamenti post-raccolta
  • Prezzo per unità di misura (kg, litro, pezzo)

Il produttore che vende direttamente in un mercato degli agricoltori è considerato responsabile delle indicazioni esposte ai sensi del D.Lgs. 231/2017.

Tracciabilità e rintracciabilità

Il Regolamento CE 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, introduce l'obbligo di rintracciabilità per tutti gli operatori del settore alimentare. In pratica, ciascun produttore deve essere in grado di documentare da chi ha acquistato le materie prime e a chi ha venduto il prodotto finito.

Per i piccoli produttori che vendono direttamente al consumatore finale, questo obbligo si traduce principalmente nella tenuta di registri semplificati delle forniture acquistate (sementi, concimi, prodotti fitosanitari) e nella documentazione di eventuali cessioni a soggetti terzi.

Controlli e sanzioni

I controlli sull'etichettatura dei prodotti freschi nei mercati italiani sono effettuati principalmente dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL competenti per territorio e, in alcuni contesti, dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri NAS. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2017 per le violazioni delle norme sull'etichettatura variano a seconda della tipologia e della gravità dell'infrazione, con importi che possono essere significativi per le imprese.

Fonti normative e istituzionali